Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata legge finanziaria 2011. (30-12-2010)
Basilicata
Legge n.33 del 30-12-2010
n.49 del 30-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
18-2-2011 / Impugnata
La legge regionale è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.


L'art.36 modifica l'art.2 della L.r. n.31/2010, aggiungendovi un ulteriore comma 13.
La modifica apportata comporta che le disposizioni dell'intero articolo 2 della l.r. n.31/2010 si applicano anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione con arrotondamento almeno all'unità.
Si rappresenta, al riguardo, che l'art.2, comma 10, il cui ricorso è pendente dinanzi la Corte Costituzionale, consente il conferimento di incarichi dirigenziali al personale non in possesso della relativa qualifica oltre le percentuali previste dall'articolo 19, comma 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 40, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 150/2009).
Con la disposizione introdotta dall'art.36, la Regione Basilicata, di fatto, estende gli effetti della predetta norma censurata anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione.
Pertanto, l'art.36 si pone in contrasto con l'art.19, comma 6 ter del D.Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le percentuali degli incarichi dirigenziali nonché le disposizioni concernenti gli incarichi stessi, si applicano anche alle amministrazioni regionali.
Il legislatore regionale, pertanto, disponendo in maniera difforme dalla normativa statale ed estendendo gli effetti di una norma censurata, il cui ricorso è pendente dinanzi la Corte, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che conferisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile.
Tale disposizione viola altresì i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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