Dettaglio Legge Regionale

Rendiconto generale per l’esercizio 2020. (3-8-2022)
Abruzzo
Legge n.20 del 3-8-2022
n.121 del 26-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
19-10-2022 / Impugnata
Con sentenza n. 235/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute nei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021 relative alle quote di disavanzo 2014 e 2015 da imputare ai singoli esercizi in applicazione dei commi 779, 780 e 782, dell’art. 1 della legge n. 205/2017, e segnatamente:
- dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge Abruzzo n. 7/2018 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020)
- e dell’art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge Abruzzo n. 2/2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)).

La richiamata sentenza costituzionale n. 235/2021 ha ritenuto “costituzionalmente illegittima l’iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati. Le norme regionali, infatti, non prevedono alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti. Con ogni evidenza, ciò pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci). [...] Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell’intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l’equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.”

In considerazione della suddetta sentenza, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con Del. n. 76/2022/PARI del 29/03/2022, ha dichiarato la non parificazione del rendiconto per l’esercizio 2020 (oltre che quella dei rendiconti 2018 e 2019), affermando che “ [...] non può che pervenirsi, ad avviso del Collegio, anche per il rendiconto 2020 a conclusioni analoghe a quelle sopra raggiunte per i rendiconti 2018 e 2019, con conseguente impossibilità di parificare l’interezza della rappresentazione contabile in esso contenuta, stante l’illegittima determinazione del disavanzo applicato anche in tale esercizio”.

Nell’evidenziare che il rendiconto approvato con la legge regionale in esame non ha provveduto al riallineamento contabile richiesto per dare attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2021 e che, conseguentemente, non è stato parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, sussistono pertanto i presupposti per la sua impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale.

§§§

Ulteriormente, l’art. 11, comma 2, nella Parte accantonata del risultato di amministrazione al 31/12/2020, nella voce “Altri accantonamenti” include il “Fondo passività potenziale piano rientro giudizio legittimità costituzionale” (presente anche nell’Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 – a/1, Allegato 32), per un importo pari ad euro 29.948.247,68, che la Regione ha accantonato, a titolo di fondo per spese potenziali, per dare copertura al maggiore disavanzo che fosse derivato dall’eventuale soccombenza nel giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale sopra illustrato.

Tuttavia, l’obbligo di ripianare il disavanzo non è una spesa potenziale. In proposito, l’art. 46 comma 3 del D.lgs. n. 118/2011 prevede che: “È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

Pertanto, l’accantonamento di euro 29.948.247,68, costituito come accantonamento per spesa potenziale, viola il predetto art. 46 comma 3 del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

A fini informativi, la Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2022 - 2024 (legge Abruzzo n. 3/2022), nel paragrafo 12.2 intitolato “La sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021 e la conseguente rideterminazione dell’ammortamento del disavanzo 2014 e 2015” specificava quanto segue: “Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2021, di seguito si propone ipotesi di ammortamento del disavanzo 2014 e 2015 da sottoporre all’attenzione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti. [...] Alla copertura del maggior disavanzo da ripianare per l’esercizio 2021 in tal modo rideterminato, come sopra evidenziato di ammontare pari ad € 17.480.220,43, si provvede con applicazione di parte della quota accantonata a tale titolo in sede di Rendiconto 2020 [approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 408/C del 30 giugno 2021, recante “Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2020”] (pari ad € 29.248.247,68 [“Fondo passività potenziale derivante da giudizio di legittimità costituzionale-Piano di rientro”]). La quota residua, pari ad € 12.468.027,26 (€ 29.948.247,69 – € 17.480.220,43), è utilizzata come importo dell’avanzo presunto applicato in sede previsionale sull’esercizio 2022.”

Ne discende che al maggiore disavanzo generatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021 è stata data una copertura non idonea, tramite il suddetto fondo, accantonato impropriamente in sede di rendiconto 2020, in violazione del richiamato art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011. Soltanto ove correttamente effettuato, tale accantonamento (che ha aumentato la quota accantonata ed ha conseguentemente peggiorato il risultato di amministrazione al 31/12/2020, lettera E) avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, che prevede l’immediata utilizzabilità delle risorse accantonate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 118/2011.

A fini informativi, occorre menzionare che, a seguito dei rilievi formulati sul Bilancio di previsione 2022 - 2024 di cui alla legge n. 3/2022, il Presidente della Regione Abruzzo si era impegnato (nota Prot. RA/0113184/22 del 22/03/2022) a non includere le risorse accantonate in questione nell’allegato “a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto”. Ebbene, l’Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, allegato al rendiconto in esame (Allegato 32), riporta il “Fondo passività potenziale piano rientro giudizio legittimità costituzionale” in questione.

§§§

Con riferimento ai dati della tabella di cui all’art. 18 comma 3, relativa al Conto economico, l’importo relativo al Totale oneri straordinari non coincide con il dato riportato nel Conto economico allegato al rendiconto in esame (Allegato 9).

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Con riferimento alla Relazione sulla gestione (Allegato 1), ed in particolare alle tabelle di cui al punto 13.10.3 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 - previste per:
- descrivere la composizione del risultato di amministrazione individuato alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- ed indicare, per ciascuna componente del disavanzo, i modi di ripiano definiti in attuazione delle rispettive discipline;
si evidenzia che:
- la seconda delle due tabelle, dedicata ai modi di applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, fa erroneamente riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 anziché al bilancio 2021-2023;
- inoltre è contemplata erroneamente la colonna “Esercizio 2020”;
- infine la colonna “Esercizio 2023” riporta erroneamente un importo totale di euro 59.896.495,36 anziché il corretto importo di euro 65.823.634,17.

§§§

Per quanto sopra, ponendosi la legge in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, che - ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, sussistono i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

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