Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). (21-7-2012)
Campania
Legge n.23 del 21-7-2012
n.47 del 30-7-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
20-9-2012 / Impugnata
La legge della regione Campania, recante modifiche alle leggi regionali n. 32 del 1994, in materia di riordino del servizio sanitario regionale, e n. 4 del 2011, legge finanziaria regionale per il 2011, presenta il seguente motivo di illegittimità costituzionale:

- l’art. 2, che aggiunge all’art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 il comma 237-vicies quater, prevede che “…in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento istituzionale definitivo, ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento ai sensi della legge regionale 23/2011 e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 15/2002 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), la Regione concede l'accreditamento definitivo qualora, all'esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo...”.
Tale disposizione eccede dalle competenze regionali e viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, Cost.
In particolare detta disposizione prevede che nei casi di cessazione per fallimento delle strutture sanitarie i cui rapporti di temporaneo accreditamento sono automaticamente risolti ai sensi art. 25 l. r. n. 15/2002, i soggetti che le abbiano acquistate dal curatore fallimentare possano chiedere ed ottenere dalla Regione direttamente l’accreditamento definitivo, all’esito delle verifiche effettuate dalle Asl. Tale previsione contrasta con l’attuale normativa nazionale in materia di accreditamento istituzionale, e in particolare con quanto previsto dall’articolo 8- quater del d.lgs. n. 502/1992, nonché dall’articolo 1, comma 796, lett. s) e t) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Quest’ultimo stabilisce (lett. s) che “a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”. Inoltre stabilisce (lettera t) che “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992”
Ciò premesso, la norma regionale in esame dà luogo a “nuovi accreditamenti“, in quanto, da un lato, si riferisce a soggetti che, per il tramite del curatore fallimentare, subentrano nella titolarità di altre strutture, il cui rapporto di accreditamento provvisorio si è peraltro risolto e, dall’altro, prescinde dalla complessiva conclusione del processo di accreditamento definitivo delle strutture che siano già in possesso dell’accreditamento provvisorio ex art. 8-quater, comma 7, d.lgs. 502/1992 - il quale statuisce che “nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”-.
Tale previsione regionale contrasta pertanto con la normativa statale richiamata, dalla quale emerge che qualora non sia concluso il complessivo processo di accreditamento definitivo delle strutture che abbiano già ottenuto l’accreditamento provvisorio non è possibile il raffronto della compatibilità di eventuali nuovi accreditamenti con il fabbisogno regionale di assistenza, di cui all’articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992.
La norma regionale in questione, pertanto, vìola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all’articolo 8-quater, del d.lgs. n. 502/1992 e all’articolo 1, comma 796, lettere s) e t) della legge n. 296/2006.

Per i motivi esposti la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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