Dettaglio Legge Regionale

Norme urgenti in materia socio-assistenziale. (6-2-2013)
Puglia
Legge n.7 del 6-2-2013
n.21 del 11-2-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
27-3-2013 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, recante “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:

1.L’art. 16, comma 1, lettera a), che modifica il comma 3-octies dell’art. 8 della legge regionale n. 26/2006, dispone che le convenzioni stipulate dalla Regione con le strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere “già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia.". Tale disposizione che autorizza la sostituzione delle convenzioni in essere con le suddette strutture sanitarie in accordi contrattuali senza (o a prescindere dal) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di settore e riguardanti in particolare l’accreditamento delle strutture sanitarie e i relativi accordi contrattuali e viola pertanto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa contrasta in particolare con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nelle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502:
- l’art. 8-bis, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo il quale “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter , dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinques.” Il medesimo comma 3 stabilisce poi che tali disposizioni valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie;
- l’art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo citato, che, con specifico riferimento all’accreditamento, stabilisce che “l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”. La norma specifica ulteriormente che” al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa” Il comma 2 dello stesso articolo specifica altresì che “ la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinques”;
- l’art. 8-quinquies, comma 2, del richiamato decreto legislativo, che, con riguardo agli accordi contrattuali, prevede che “la Regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati”. Le disposizioni successive (art. 8-quinques, comma 2, lettera b) disciplinano i contenuti dei suddetti accordi, tra i quali è di particolare rilievo “ il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza…”, nonchè (lettera d) “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dall’applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo”.
Dal complesso di tali disposizioni statali si evince che solo le strutture che siano state in precedenza accreditate possano stipulare accordi contrattuali o contratti e che la disciplina dell’accreditamento presuppone inderogabilmente l’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione e di funzionalità in relazione agli indirizzi di programmazione regionale e della positiva verifica dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.
Scopo di tale disciplina è quello di garantire che le prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario regionale siano caratterizzate da elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza, e che siano coerenti rispetto alla programmazione regionale e al fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare lo spreco o comunque la cattiva gestione di risorse pubbliche.
Pertanto, la norma regionale in esame, posta dall’art. 16, comma 1, lettera a), che autorizza la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di accordi contrattuali senza (o a prescindere dal) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse, contrasta con i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli articoli da 8-bis a 8-quinques del decreto legislativo n. 502/1992 e viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2) L’art. 12, comma 1, lettera c), che aggiunge il comma 3-bis all’art. 69 delle legge regionale n. 19/2006, sopprime i trasferimenti alle ASL dei fondi destinati al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e soggiorno sostenute dagli assistiti per gli interventi di trapianto, che erano disposti dalla legge della Regione Puglia n. 25/1996. La disposizione regionale in esame che elimina tali trasferimenti finanziari senza tuttavia abrogare gli artt. 1 e 2 della l. r. n. 25 del 1996 che pongono in capo alle ASL l’obbligo di operare detto rimborso, comporta il permanere di una prestazione per la quale non viene tuttavia specificato il mezzo di copertura finanziaria. Essa viola pertanto l’art. 81 della Costituzione in quanto comporta oneri per il Servizio Sanitario Regionale che risultano privi della necessaria copertura finanziaria.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate innanzi alla Corte Costituzione ai seni dell’art. 127 della Costituzione.

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