Quesito n. 1
Al punto 7.3 dell’Avviso pubblico (“Requisiti dei progetti a carattere culturale”) è inserita la significativa innovazione:
“Si ritiene di indicare e indirizzare gli enti territoriali a stipulare delle convenzioni con gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado nelle quali, tramite progetti a carattere culturale, si possano svolgere attività di formazione linguistica ai ragazzi in età scolare al fine di incentivare e promuovere l’uso della lingua minoritaria ammessa a tutela”.
Si chiede di chiarire se:
a) le convenzioni debbano risultare già stipulate al momento di presentare la domanda di finanziamento o sia sufficiente indicare l’intenzione di procedere in merito in caso di finanziamento, in tempo utile per la presentazione del progetto esecutivo. In ogni caso, è utile sapere se debba essere allegata alla domanda almeno una comunicazione formale di disponibilità da parte della scuola individuata;
b) le attività di formazione linguistica ai ragazzi in età scolare possano svolgersi, nel rispetto dell’autonomia degli istituti di istruzione, in orario curricolare o debbano rimanere al di fuori di esso;
c) le attività possano configurarsi come corsi di lingua minoritaria o debbano essere realizzate nella forma di laboratori.
Risposta al quesito n. 1
a) Le convenzioni potranno essere presentate sia all'atto della richiesta di finanziamento, qualora già formalizzate, sia in una fase successiva, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo.
Pertanto, qualora non allegata in fase di domanda, sarà ritenuta sufficiente l'indicazione dell'intenzione di stipulare tali convenzioni in tempo utile per l'attuazione del progetto, potendo allegare, a corredo della domanda, una formale comunicazione di disponibilità da parte dell'istituto scolastico individuato. Rimane inteso che le convenzioni dovranno essere perfezionate prima dell’avvio delle attività progettuali;
b) le attività di formazione linguistica rivolte ai ragazzi in età scolare, oggetto delle convenzioni con gli istituti scolastici, potranno essere realizzate sia in orario curricolare che extra-curricolare. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, al comma 2, attribuisce alle istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, la facoltà di deliberare le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, definendone i tempi e le metodologie. Pertanto, la decisione in merito all'inserimento delle attività formative in orario curricolare o alla loro realizzazione in orario extra-curricolare rientra nella piena autonomia dei singoli istituti scolastici, nel rispetto delle vigenti normative e degli ordinamenti didattici;
c) la configurazione delle attività, nell’ambito dei progetti a carattere culturale, potrà configurarsi sia come corsi di lingua minoritaria che, come laboratori con l’utilizzo di operatori parlanti, la lingua minoritaria, in coerenza con gli obiettivi di incentivazione e promozione dell'uso della lingua minoritaria ammessa a tutela e in linea con le modalità operative che gli istituti scolastici riterranno più idonee ed efficaci nel contesto specifico.
Quesito n. 2
In caso di richieste di finanziamento con Linee di intervento che non rispettino le quote indicate (Allegato 2, Tabella F) va esclusa la Linea di intervento o il progetto tutto?
Risposta al quesito n. 2
Va esclusa la linea d’intervento oggetto dello sforamento.
Quesito n. 3
Per la linea di intervento della formazione linguistica, l’esame finale va inteso come previsione o va considerato invece come elemento obbligatorio? L’Avviso infatti parla di “previsione” dell’esame mentre l’art. 3 dei criteri triennali 2023-2025 parla di preparazione “comprovata per mezzo di un esame finale”.
Risposta al quesito n. 3
L’esame finale va previsto e comprovato.
Quesito n. 4
Per la linea di intervento delle attività culturali si chiede se:
a) l’attività svolta con eventuali studenti deve essere organizzata in orario extracurricolare;
b) debbano essere escluse eventuali attività seminariali.
Risposta al quesito n. 4
a) confronta FAQ. n. 1 sul sito istituzionale;
b) vedi punto 7.3.2 voci di spesa non ammissibili per i progetti a carattere culturale.
Quesito n. 5
Per le relazioni finali per gli anni 2022 e 2023, ancora in itinere, si chiede se debbano rispettare la modulistica 2024.
Risposta al quesito n. 5
Vedi sul sito istituzionale di questa Amministrazione “linee guida per la rendicontazione”.
Quesito n. 6
Si chiede se tra i soggetti in grado di procedere con richiesta nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto debbano avere sede presso i territori delimitati, oppure possano essere localizzati sull’intero territorio nazionale.
Risposta al quesito n. 6
Gli enti destinatari dello stanziamento devono avere sede presso i territori delimitati. A tal fine si riporta l’art. 4 dell’avviso pubblico 2025.
“4 - Risorse economiche e criteri di riparto del Fondo
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”, ha destinato al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, di cui agli articoli 9 e 15 della Legge, uno stanziamento complessivo pari ad € 2.760.533,00.
Il 3% dello stanziamento di € 2.760.533,00 pari a € 82.816,00 è destinato alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici a carattere nazionale con sede presso i territori delimitati, i quali possono presentare progetti esclusivamente per le seguenti linee d’intervento:
- a) attivazione di sportelli linguistici;
- b) realizzazione di attività di formazione linguistica.
Lo stanziamento residuo da destinare al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni è pari ad € 2.677.717,00.
La ripartizione del Fondo si informa ai seguenti criteri generali:
- a) per la lingua ammessa a tutela, sulla base del numero dei comuni in cui insistono le minoranze linguistiche storiche;
- b) per le linee di intervento.
La ripartizione per la lingua avviene tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla Legge e dell’opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione (art. 5, comma 2, del Decreto triennale).
Riguardo al numero dei comuni delimitati per ogni minoranza linguistica, di cui all’articolo 3 della Legge, si è tenuto conto degli aggiornamenti forniti dalle regioni a seguito della ricognizione effettuata dal Dipartimento nel mese di settembre 2022 e di ulteriori modifiche avvenute negli anni 2023 e 2024.
L’elenco dei comuni delimitati (Allegato 1) è stato utilizzato per la determinazione dei coefficienti di cui alla tabella di riparto per minoranza linguistica (Allegato 2, Tabella A)…”
Quesito n. 7
Si chiede conferma del fatto che i Comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che rientrano nell'ambito territoriale oggetto degli interventi di tutela e valorizzazione della lingua friulana, non siano titolati a presentare autonomamente richiesta di contributo a valere sulle diverse iniziative previste dal suddetto avviso, in considerazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 223/2002 e dal conseguente art. 4.1 dell'avviso pubblico 2025.
Risposta al quesito n. 7
Si conferma.