Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri. (23-10-2007)
Liguria
Legge n.34 del 23-10-2007
n.17 del 31-10-2007
Politiche infrastrutturali
28-12-2007 / Impugnata
La legge in esame, con la quale la Regione Liguria istituisce il “Parco naturale regionale delle Alpi Liguri”, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 1, lett. c) , laddove si prevede che nei territori qualificati come “paesaggio protetto” non operano i limiti e i divieti all’attività venatoria di cui alle leggi quadro statali in aree naturali protette di protezione della fauna selvatica n. 394/1991 e 157/1992.
L’art.1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale, stabilisce infatti che i territori individuati, per fini e gli effetti di legge, siano classificati “Parco naturale regionale” ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge quadro n. 394/1991 e dell’art.3 comma 1 lett.a) della L.R. 12/1995. Il successivo comma 4 dell’art.1 dispone, inoltre, che facciano parte del Parco naturale i territori qualificati come “paesaggio protetto”. Pertanto, in conformità a quanto esposto, nei territori costituiti Parco naturale regionale, ai sensi della legge in esame, deve rispettarsi il divieto all'esercizio dell'attività venatoria previsto dagli articoli 22, comma 6 e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394/1991 e art.21 della legge n. 157/1992.
Le citate norme statali,essendo finalizzate ad assicurare un nucleo minimo di tutela che deve costituire standard uniforme nell'intero territorio nazionale, costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all’art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione.
La richiamata norma regionale eccede quindi dalla potestà legislativa regionale in violazione dell'articolo 117 comma 2 lettera s) Cost.
L'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), è censurabile in quanto attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di "tutelare", oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etno-antropologico ed il paesaggio. Tale formulazione, non risulta in linea con quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto viola gli articoli 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché con l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
L'art. 8, comma 2, lettera b), che contempla, tra i contenuti del Piano del Parco, l'individuazione dei "casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della l.r. 12/1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto ei parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco" è illegittimo per diversi aspetti. In primo luogo contrasta con gli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali che stabiliscono contenuto e finalità dei piani paesistici che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 della l.r. 12/1995 il Piano del Parco è destinato a sostituire per l'ambito territoriale da esso considerato. In secondo luogo viola l'art. 146 del suddetto codice che stabilisce la preminenza dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del territorio. Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire standards minimi ed uniformi di tutela sul territorio nazionale la cui violazione determina la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. In terzo luogo la disposizione in esame, laddove consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sull'autocertificazione prodotta dall'interessato, risulta in conflitto con l'art. 9 della Costituzione che riconosce in capo alla Repubblica la tutela del paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga.

Sulla base di quanto esposto si propone l'impugnativa della legge in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro