Dettaglio Legge Regionale

Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale. (25-6-2008)
Piemonte
Legge n.18 del 25-6-2008
n.27 del 3-7-2008
Politiche ordinamentali e statuti
1-8-2008 / Impugnata


Con la legge in esame la Regione Piemonte detta norme in materia di interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale.
In particolare è oggetto di censura l’art. 8, comma 1, let. d) della legge in esame, laddove, nel dettare norme per gli interventi a sostegno dell'informazione periodica locale, dispone, a decorrere dall'anno 2009, una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,25%.
Al riguardo, si fa presente che la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 50, lett. b), dispone, a decorrere dal 2008, la riduzione dell’aliquota base IRAP, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 1, dal 4,25% al 3,9%. Il successivo comma 3 del medesimo art. 16 prevede, altresì, la facoltà da parte delle Regioni di variare detta aliquota base nei limiti dell’1%.
Ciò posto, si ritiene che la misura del 2,25%, adottata dalla Regione, si pone in contrasto con quanto previsto dalla citata normativa statale, atteso che detta misura risulta inferiore al limite minimo d’aliquota che le Regioni hanno facoltà di imporre in base alla vigente normativa, ponendosi in contrasto, quindi, con le disposizioni di cui
all'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
Infatti, l'articolo 1 al comma 43 della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) sebbene preveda che l'IRAP assuma natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dall'anno 2009, è istituita con legge regionale, nel contempo dispone che le regioni possano modificare le aliquote o introdurre agevolazioni solo "nei limiti stabiliti dalle leggi statali". Ciò per consentire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Per i suesposti motivi, si ritiene di proporre l’impugnativa della legge regionale in oggetto dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

« Indietro