Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse. (25-2-2010)
Puglia
Legge n.5 del 25-2-2010
n.40 del 2-3-2010
Politiche infrastrutturali
30-4-2010 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell’articolo 23.
Tale disposizione prevede che il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio presso l’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, venga inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della suddetta Agenzia, disponendo altresì che essi rimangano alle dipendenze dell’Agenzia fino alla prevista stabilizzazione.
La descritta norma eccede dalle competenze regionali.
Essa infatti contrasta con quanto affermato dall’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche , in luogo delle procedure di stabilizzazione previste nella previgente legislazione statale, stabiliscono, peraltro per il solo personale non dirigente, nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni ulteriore procedimento di stabilizzazione del personale, a partire dal gennaio 2010.
Si evidenzia in proposito la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza, al principio di uguaglianza, nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione . La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità. dell'amministrazione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n.81/2006) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” ( si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l’articolo 117 comma 3, Cost.
La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, inoltre, contrasta con le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001. Detta norma statale, premesso che , per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste , consente , solamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, che le amministrazioni pubbliche si avvalgano delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, affermando che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Pertanto, poiché la norma regionale in esame incide su rapporti di lavoro di tipo privatistico, si rileva una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.
Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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