Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale. (19-11-2010)
Sardegna
Legge n.16 del 19-11-2010
n.35 del 27-11-2010
Politiche economiche e finanziarie
21-1-2011 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

La disciplina prevista dall'articolo 6, non è conforme a quella nazionale con riferimento alle scadenze entro le quali deve essere effettuata la rimodulazione e la comunicazione degli obiettivi dei singoli Enti al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, detta disciplina non consente di effettuare il monitoraggio del patto di stabilità interno le cui disposizioni sono poste a salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.
In particolare, individuando il termine del 30 settembre di ciascun anno e, in via transitoria per l’anno 2010, il termine di sette giorni dall’entrata in vigore della legge in oggetto (decorrenti, pertanto, dal 27 novembre 2010) per la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, la legge regionale si pone in contrasto con la disciplina prevista dall’articolo 7-quater, comma 7, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 77-ter, comma 11, prevede che la Regione comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di maggio di ciascun degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
E’ di tutta evidenza che, nel sistema delineato dal legislatore nazionale per la regionalizzazione del patto di stabilità, la comunicazione resa dalla Regione entro il termine del 31 maggio di ogni anno non può che riguardare le modifiche regionali degli obiettivi assegnati agli enti locali al fine di consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell’anno.
Invece la legge in esame, prevedendo termini successivi per la comunicazione degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, non consente al Ministero dell’economia di effettuare il monitoraggio nel corso degli anni 2010 e successivi che, ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 14, del citato decreto legge n. 112 del 2008, non è diretto solo alla verifica degli adempimenti relativi al patto, ma anche all’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica.
Si rappresenta, inoltre, che, in assenza del termine del 31 maggio (da ultimo differito al 30 giugno dall’articolo 1, commi 140 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – Legge di stabilità per l’anno 2011) previsto dalla legislazione nazionale per la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle modifiche agli obiettivi del patto di stabilità interno, la disciplina regionale del patto di stabilità interno risulta priva della natura programmatoria che caratterizza le norme statali e si configura come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale.
Infatti, il termine del 30 settembre di ciascun anno e del 4 dicembre per l’anno 2010, posto dalla legge regionale in esame per la trasmissione alla Regione da parte degli Enti locali delle richieste di rimodulazione dei propri obiettivi, rende possibili interventi che potrebbero configurarsi come “sanatoria” di fine esercizio, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali.
Considerato che, confidando nella “sanatoria a chiusura dell’esercizio”, gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilità interno potrebbe rendere sempre più difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Sulla base di quanto esposto si ritiene che l'articolo 6, ecceda dalle competenze statutarie, in particolare da quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b), nonché dal Titolo III dello stesso Statuto. La materia di cui trattasi, infatti, non può farsi rientrare nell'ordinamento degli enti locali, essendo chiaramente regole volte al raggiungimento del patto di stabilità interno per concorrere a quello più ampio che è rappresentato dal patto di stabilità e crescita europeo. Neppure vale considerare il Titolo III dello Statuto, in riferimento alle Finanze - Demanio e patrimonio, in quanto trattasi di materia che necessariamente esula dalla competenza della Regione. Conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo 6 contrastano con la normativa statale di riferimento su richiamata e violano gli articoli 117, comma 1 e 3, 119, comma 2, e 120, comma 2, della Costituzione in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell’unità economica della Repubblica.

Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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