Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise). (23-12-2010)
Molise
Legge n.23 del 23-12-2010
n.38 del 31-12-2010
Politiche infrastrutturali
23-2-2011 / Impugnata
La legge in esame che, detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante la nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b).
In particolare :
1) L’articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. in esame novella l’art. 2, comma 1, della l.r. 22/2009, aggiungendo la nuova lettera c-bis), in tema di competenze regionali nell’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 387/2003.
La norma contenuta nell’art. 2, comma 1, stabilisce che, nell’ambito delle competenze regionali stabilite dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003, la Regione Molise individua le aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, elencandone alle lettere a), b) e c), parchi e pre-parchi o zone contigue e riserve regionali, zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della Regione, le zone di “protezione e conservazione integrale” dei Piani territoriali paesistici. Con la nuova norma contrassegnata dalla lettera c-bis), viene individuata una ulteriore area non idonea, costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei più rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale.

2) L'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. in esame novella l'art. 2, della l.r. 22/2009, aggiunge dopo il comma 1, il comma 1-bis), in tema di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici.
La norma contenuta nel novellato art. 2, comma 1-bis, stabilisce che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lettera f). del DM 10.09.2010, recante Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo d.lgs..

Il nuovo art. 2, della l.r. 22/2009, risulta quindi censurabile relativamente al comma 1, lettera c-bis), e al comma 1-bis), per i seguenti motivi:

Si evidenzia, in primo luogo, la violazione dell’articolo. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il quale dispone che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali.
Ebbene, ai sensi dell’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida adottate con DM 10.09.2010, le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nelle disposizioni censurate.
In effetti, ai sensi delle linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate con riguardo non a categorie generalizzate di aree ma solo a specifici siti, con riguardo all’installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita (dei cui esiti deve darsi adeguato conto nel provvedimento regionale che indica le aree non idonee), che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all’interno delle tipologie di aree elencate all’allegato 3.
Risulta pertanto in contrasto con le descritte norme statali di riferimento la previsione di un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le disposizioni regionali in esame contrastano, inoltre, con l’art. 12, comma 3 e comma 4, del d.lgs. 387/2003. Tali norme statali statuiscono che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla stessa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico. A tal fine viene convocata la Conferenza dei servizi. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. L’ introduzione di divieti aprioristici e generalizzati, di cui il novellato art. 2, comma 1, e comma 1-bis), non consentono la prevista valutazione degli impatti sul territorio per ciascuna opera e non rispettano il dovere di condurre specifiche e puntuali istruttorie pluridisciplinari in conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 12, comma 3 e 4, d.lgs. 387/2003, nel rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Le disposizioni regionali quindi, violando le citate norme statali di riferimento, che costituiscono principi fondamentali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”., risultano in contrasto con l’articolo all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

La disciplina regionale in esame, inoltre , è suscettibile di incidere sull'assetto del mercato – e quindi esorbitante dall'ambito di competenza regionale – laddove i divieti in precedenza esposti pregiudichino il libero accesso al mercato dell'energia, creando una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese (e tra i diversi modi di produzione dell'energia), ponendosi così in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”, di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost..

Infine, le disposizioni regionali in esame contrastano con l'art. 117, commi primo e secondo, lett. a), della Costituzione, in quanto risultano ostative al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato. La normativa comunitaria e quella nazionale, infatti, manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, una disciplina così orientata è rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione di fondo. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal d.lgs. 387/2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto pacificamente dalla Corte Costituzionale, i principi fondamentali in materia (Corte Cost., 364/2006). Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge 239/2004, che ha realizzato "il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (Corte Cost., 383/2005).

Per i motivi sopra esposti la legge regionale in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, della Costituzione.

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