Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011). (28-12-2010)
Marche
Legge n.20 del 28-12-2010
n.115 del 31-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
23-2-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

L'art.16, nel modificare la l.r. n.7/2009, dispone che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L'inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l'Associazione Mediateca delle Marche.
Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa in materia di organizzazione amministrativa regionale, non può non censurarsi, sul piano della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, la scelta operata dal legislatore regionale. Trattasi, nella fattispecie, di una assunzione totalmente riservata, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che, peraltro, stabilisce che "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso"(Cfr. da ultimo sentenza n. 9/2010). Le deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle.
Si evidenzia in proposito la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. N.52/2011) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” ( si vedano anche le sentenze nn. 195-150 e 100 del 2010, 293 del 2009). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
Pertanto, per i motivi sopra evidenziati e per il costante orientamento giurisprudenziale, la norma in esame viola i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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